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Articolo 219 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Scioglimento del collegio consultivo tecnico

Dispositivo dell'art. 219 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

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