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Articolo 21 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

Dispositivo dell'art. 21 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all’articolo 22.

3. I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all’atto dell’avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

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