1. L’affidamento di servizi globali con oggetto beni immobili si realizza mediante la conclusione di un contratto col quale un operatore economico si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a consentire all’ente concedente il miglior godimento dei beni e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e all’attività normalmente necessaria per ottenerlo.
2. Il bando di gara e il contratto stabiliscono: a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante all’operatore economico in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese; b) i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo; c) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorità.
3. L’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.
4. Si applica l’articolo 204, commi 11, 12, 13, 14 e 18.