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Articolo 171 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture

Dispositivo dell'art. 171 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Su segnalazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Cabina di regia di cui all’articolo 221 informa la Commissione europea di ogni difficoltà d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio.

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