1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alle pertinenti disposizioni dell’allegato II.6, Parte II e sono pubblicati conformemente all’articolo 164.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione G, ed è pubblicato conformemente all’articolo 164. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 111, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo, di seguito «servizi R&S», le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi: a) all’indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all’articolo 158, comma 2, lettera b); b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell’avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato II.6, Parte II, Sezione G, e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.