1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini: a) estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas; b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
2. Rimangono escluse dall’applicazione delle disposizioni del codice le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.