1. L’affidamento di contratti inerenti ai settori del gas e dell’energia termica è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività: a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; b) di alimentazione di tali reti con gas o energia termica, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.
2. L’alimentazione, con gas o energia termica, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico, da parte di un’impresa pubblica o di un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un’attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di gas o di energia termica è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli da 147 a 149; b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde, al massimo, al 20 per cento del fatturato dell’ente, considerando la media dell’ultimo triennio, comprensivo dell’anno in corso.
3. Sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.