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Articolo 61 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura

Dispositivo dell'art. 61 Norme sui contratti agrari

I compiti attribuiti dalla presente legge all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove questo sia stato soppresso, sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale.

Le attribuzioni spettanti al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ai sensi della presente legge sono esercitate dal responsabile dell'organo regionale di cui al comma precedente.

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