La presente legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ad eccezione di quanto previsto nel primo comma dell'articolo 42 della presente legge.
Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo 25, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti agrari associativi nonché giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.
L'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508, devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime.
Debbono considerarsi soggetti alla proroga legale anche i contratti di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, posti in essere in data anteriore o successiva all'entrata in vigore della stessa legge.
Sono in ogni caso applicabili ai contratti considerati nel terzo e nel quarto comma anche le norme della presente legge, compresi gli articoli 1, 2, 25, 34, 40 e 45.