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Articolo 26 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Effetti della conversione

Dispositivo dell'art. 26 Norme sui contratti agrari

La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente(1).

Note

(1) La L. 14 febbraio 1990, n. 29 ha disposto (con l'art. 1) che "l'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva."

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