Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176, e successive modificazioni, il conguaglio dei canoni per le annate agrarie da 1970-1971 a 1976-1977 è dovuto in base ai coefficienti di seguito stabiliti:
- a) per l'annata agraria 1970-1971, cinquantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e sessantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti;
- b) per il triennio 1971-1972, 1972-1973 e 1973-1974, sessantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e settantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti;
- c) per il triennio 1974-1975, 1975-1976 e 1976-1977, settantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e ottantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti.
Per le annate agrarie da quella 1977-1978 sino a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i coefficienti stabiliti dagli articoli 9, 10, 13 e 14, diminuiti del trenta per cento(1).
L'eventuale pagamento di somme in aumento deve essere effettuato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le somme dovute a titolo di conguaglio non sono produttive di interessi fino alla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente.
Gli affittuari tenuti al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio possono beneficiare di mutui, assistiti dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, di durata ventennale, parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento, concessi dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, su autorizzazione delle regioni.