La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 maggio di ogni anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione, tenuto canto dei criteri previsti dall'articolo precedente nonché del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli.
Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, i presidenti delle commissioni tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la presidenza del presidente della giunta regionale o di un suo delegato, al fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella regione sperequazioni tra zone omogenee.