(massima n. 1)
Il licenziamento, sanzione idonea a privare il lavoratore e la sua famiglia dei mezzi sufficienti alla sua esistenza, deve conseguire ad illeciti di proporzionata gravità e non a fatti, seppure penalmente rilevanti, che oltre ad arrecare un tenue danno patrimoniale al datore di lavoro, non sono destinati verosimilmente a ripetersi una volta contestati e seguiti da una sanzione disciplinare conservativa, e perciò interrompono in modo non irreparabile il nesso fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ravvisato in un artificio documentale posto in essere dal dipendente, volto ad ottenere il rimborso delle spese di tre viaggi aerei a tariffa intera mentre i viaggi erano stati effettuati a tariffa ridotta, un fatto certamente sanzionabile, ma non con il più grave dei provvedimenti disciplinari, attesa la modestia del lucro ottenibile mediante il suddetto artifizio e l'assenza di precedenti illeciti commessi dal dipendente).