(massima n. 1)
In tema di licenziamento per giusta causa, il rilievo che il fatto contestato, oltre che inadempimento delle obbligazioni proprie del rapporto di lavoro, costituisca anche illecito penale, se č indice di gravitā del fatto, non č idoneo da solo a provare che esso sia tale da legittimare il recesso, atteso che la gravitā del fatto, che legittima il recesso per giusta causa, č solo quella che, per la rilevanza dell'inadempimento nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, non consente la prosecuzione del rapporto, facendo venir meno irreparabilmente la fiducia del datore di lavoro nel futuro adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore.