(massima n. 1)
Ai fini della valutazione della gravitā di un fatto addebitato a un dipendente di un istituto di credito quale giusta causa di licenziamento, č ininfluente la circostanza che con la sentenza penale di condanna per il medesimo fatto siano stati riconosciuti al lavoratore i benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna, trattandosi di istituti la cui applicazione č rimessa alla valutazione del giudice penale, insuscettibili di autonomo apprezzamento nell'ambito del procedimento disciplinare.