(massima n. 1)
La condotta inerente alla vita privata del lavoratore assume rilevanza ai fini della giusta causa del licenziamento non solo quando leda il rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, ma anche quando la stessa costituisca strumentalizzazione delle mansioni svolte dal lavoratore nell'organizzazione di impresa, per finalitą illecite. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non pertinente alla sola sfera privata il comportamento di un impiegato di banca che aveva emesso assegni a vuoto per circa cento milioni di lire, in quanto il lavoratore, proprio in virtł della sua posizione lavorativa, era riuscito ad occultare per qualche tempo operazioni irregolari che se compiute da un normale cliente, sarebbero altrimenti venute alla luce).