(massima n. 1)
Con riferimento ad una controversia promossa da un lavoratore per l'impugnazione di un licenziamento irrogato ai sensi dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane 26 novembre 1994, l'interpretazione data dal giudice di merito alla norma collettiva in questione che al comma 1, lettera g), prevede il licenziamento senza preavviso in caso di condanna del dipendente con sentenza passata in giudicato per fatti che ledono il rapporto fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro per gravitā, natura del rapporto stesso, mansioni e grado di affidamento č conforme ai principi di ermeneutica negoziale e, pertanto, č immune da vizi deducibili dinanzi alla Corte di cassazione, ove il giudice stesso abbia dato per accertati anche nel giudizio civile gli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti in un precedente giudizio penale conclusosi con sentenza di condanna definitiva, ed abbia proceduto ad autonoma considerazione dei fatti stessi al fine di valutare la loro idoneitā ad incidere sul vincolo fiduciario. (Nel caso di specie il dipendente addetto a mansioni di portalettere era stato licenziato in quanto condannato con sentenza passata in giudicato alla pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 479 c.p. per aver falsamente attestato che il destinatario di una lettera raccomandata era sconosciuto all'indirizzo).