(massima n. 1)
Il criterio posto dall'art. 1455 c.c., secondo cui, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, l'importanza di quest'ultimo va valutata in relazione all'interesse dell'altra parte, può trovare applicazione nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, concernente, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604 del 1966 un «notevole inadempimento degli obblighi contrattuali», mentre non è conferente nel caso di attuazione di un licenziamento in tronco, rispetto al quale occorre piuttosto valutare, da un più generale angolo visuale ed a prescindere dalla correlazione col contenuto di specifici obblighi contrattuali, se sussiste, nel comportamento sanzionato, quella particolare lesività della fiducia del datore di lavoro, che non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto congrua ed adeguata la motivazione della sentenza impugnata, che aveva riconosciuto, ai fini della sussistenza di una giusta causa, la specifica incidenza di atti di insubordinazione, consistiti, a seguito di negligente esecuzione del lavoro, in risposte decisamente inurbane ai rilievi del superiore, rifiuto di correggere e completare il lavoro stesso, abbandono del posto di lavoro con fare apertamente sprezzante e rifiuto di ubbidienza.