(massima n. 1)
Ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadempimento del lavoratore, che può dar luogo a recesso del datore di lavoro per giusta causa (art. 2119 c.c.) o per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604), il giudice — in relazione al comportamento di un lavoratore che pronunci espressioni di contenuto oggettivamente offensivo — non può limitarsi a svalutarne la gravità con esclusivo riferimento ai livelli culturali e alle abitudini lessicali del lavoratore stesso e degli altri addetti all'azienda, dovendo tale circostanza essere considerata nell'ambito di un'accurata indagine del contesto nel quale le espressioni furono pronunciate, senza che possa assumere valore determinante l'assenza di atteggiamenti minacciosi.