(massima n. 1)
L'art. 155, quarto comma, c.c., nel disporre che l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, e ove possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, non vieta l'assegnazione della casa al coniuge che sia affidatario di uno solo dei figli, ma esclude soltanto che il coniuge non affidatario possa pretenderne l'assegnazione quando tutti i figli sono stati affidati all'altro coniuge. Pertanto, nel caso in cui entrambi i coniugi siano affidatari di figli, non potendo essere soddisfatto contemporaneamente l'interesse dei medesimi a rimanere nella casa coniugale, non può ritenersi inibito al giudice di procedere all'assegnazione della stessa, comportando tale situazione soltanto che debbano essere utilizzati altri criteri diversi da quello dell'«affidamento», insuscettibile di offrire adeguato parametro risolutore.