(massima n. 2)
L'omessa o incompleta trascrizione della procura in calce o a margine dell'originale del ricorso nella copia notificata rende inammissibile il ricorso per cassazione solo quando non sia dato, da altri elementi univoci e sicuri contenuti nella copia notificata medesima, acquisire la certezza che il mandato sia stato effettivamente conferito anteriormente alla notificazione del ricorso. Pertanto, qualora nella copia notificata del ricorso per cassazione sia indicato in epigrafe il rilascio della procura speciale, apposta a margine dell'originale, in favore del procuratore che abbia sottoscritto il ricorso e richiesto che esso venisse notificato al resistente - circostanza quest'ultima risultante dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario contenuta nella relazione di notificazione -, non può dubitarsi dell'anteriorità del rilascio della procura e, quindi, dell'ammissibilità del ricorso.