(massima n. 1)
I compensi per lavoro straordinario, anche se erogati in misura fissa e continuativa, non entrano - in difetto di una contraria volontą delle parti rigorosamente provata ed accertata dal giudice di merito - a far parte della retribuzione ordinaria; con la conseguenza che il compenso pagato per tale lavoro non rientra nella paga normale da porre a base per la determinazione di tutti gli istituti fissi come le ferie, le festivitą infrasettimanali, le mensilitą aggiuntive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che - interpretando la clausola del C.C.N.L. dei metalmeccanici che prevedeva un tetto massimo di 48 ore settimanali - aveva escluso che tale «tetto» costituisse nell'intento delle parti il normale orario lavorativo)