(massima n. 1)
Il criterio di onnicomprensività della retribuzione adottato in tema di festività infrasettimanali dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, si riferisce al compenso stabilito per il solo fatto della ricorrenza della festività (primo comma del citato art. 5) e non riguarda il compenso spettante (ai sensi del secondo comma dello stesso art. 5) «per le ore di lavoro effettivamente prestate», il quale, essendo istituto contrattuale rimesso all'autonomia delle parti, salvo il limite dell'art. 36 della Costituzione, va determinato alla stregua della disciplina collettiva, cui perciò occorre far riferimento anche per accertare se determinati emolumenti siano computabili ai fini della maggiorazione per il lavoro festivo. (Fattispecie in materia di trattamento economico del personale del Comune di Roma addetto al servizio della nettezza urbana assunto dall'azienda municipalizzata Amnu - ora Ama - dopo la sua istituzione).