(massima n. 1)
Non esistendo una generale e onnicomprensiva nozione legale di retribuzione, l'autonomia privata, individuale o collettiva, ben può escludere un determinato compenso dalla base di calcolo di istituti di retribuzione indiretta, ne tale facoltà può essere esclusa per l'indennità per le festività infrasettimanali in quanto il criterio (stabilito per tale emolumento l'art. 5 della legge n. 260 del 1949) della «retribuzione globale di fatto giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio» va riferito alla «retribuzione normale», rimessa alla contrattazione collettiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione dell'art. 7 C.C.N.L. 21 novembre 1946 e dell'art. 9 C.C.N.L.del 1980, aveva escluso dalla base di calcolo dell'indennità per festività infra-settimanali da corrispondere ad alcuni lavoratori autoferrotranviari le indennità previste dai punti 4 e 5 degli accordi nazionali 6 febbraio 1979 e 21 maggio 1981).