(massima n. 1)
Le maggiorazioni retributive e le indennitą erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, costituiscono parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono alla composizione della base di computo dei compensi per ferie e festivitą, dell'indennitą di anzianitą, del trattamento di fine rapporto ed in genere di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata che, interpretando l'art. 18 del C.C.N.L. 31 maggio 1987 per i lavoratori delle autostrade secondo cui il compenso per «l'eventuale» lavoro notturno č elemento solo «aggiuntivo» della retribuzione, ha ritenuto che la disposizione si riferisse al solo lavoro notturno non sistematico).