(massima n. 1)
Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, č normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualitą o maggiore onerositą delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, č tenuto lo stesso lavoratore. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, la sentenza di merito aveva disatteso la domanda del ricorrente, secondo il quale andava esclusa la riassorbibilitą del superminimo in quanto condizione di miglior favore e diritto acquisito, in quanto sin dall'accordo del 30 maggio 1990, con cui era stato regolato il passaggio dei lavoratori presso il COGEMA, era stata esplicitamente prevista la riassorbibilitą dei maggiori trattamenti "ad personam", clausola poi ribadita dalla societą in data 22 giugno 1992 e non contraddetta dall'accordo sindacale del 28 marzo 1995, senza che assumesse rilievo - in assenza di ulteriori riscontri - la condotta del datore di lavoro che, in una prima fase, aveva continuato ad erogare l'emolumento aggiuntivo pur in concomitanza dei miglioramento economici contrattuali e legali).