(massima n. 1)
Per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. i contratti collettivi postcorporativi, non direttamente applicabili al rapporto, possono essere utilizzati soltanto quale parametro e quindi con esclusione dell'automatica applicazione degli istituti convenzionali di cosiddetta retribuzione indiretta, quali le mensilitą aggiuntive o gli scatti di anzianitą, la cui applicazione č subordinata all'esito positivo dell'indagine del giudice (condotta anche tenendo conto del rapporto fra la retribuzione di fatto ricevuta dal lavoratore e quella prevista dal contratto collettivo, nonché delle caratteristiche della prestazione e della situazione personale e familiare del lavoratore stesso) circa la necessitą di computare i detti compensi per garantire l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., dovendo in particolare considerarsi, quanto agli scatti di anzianitą, che, ferma l'esclusione di ogni automatismo nella loro applicazione, la giusta retribuzione deve essere adeguata in proporzione all'acquisita anzianitą di servizio, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza.