(massima n. 1)
Nella determinazione della giusta retribuzione a norma dell'art. 36 Cost., può assumere rilevanza anche l'anzianità di servizio del lavoratore, sul presupposto di una correlazione tra anzianità di servizio e qualità della prestazione resa, e il relativo apprezzamento dà luogo ad un giudizio di merito sul caso concreto, non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione o per violazione di norme di diritto. Ne consegue che l'operato del giudice di merito che, nel determinare la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, faccia riferimento ai minimi dei contratti collettivi del settore includendo gli aumenti corrispondenti agli scatti di anzianità, non può considerarsi irrazionale a priori e in sede di giudizio di cassazione la relativa sentenza va confermata se non ne sono dedotti specifici profili di irrazionalità.