(massima n. 1)
Qualora il giudice di merito, nel fissare i parametri per la retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost., fa riferimento alla paga base e alla contingenza prevista dalla contrattazione collettiva, fornisce valida giustificazione del criterio equitativo adottato e, in mancanza di specifiche contestazioni, non ha alcun obbligo di motivare in ordine alla pretermissione di altre voci della contrattazione collettiva (nella specie, scatti di anzianitą).