(massima n. 1)
In tema di determinazione dei minimi salariali e nel caso in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della sua retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice deve preliminarmente valutare se sussista l'asserito difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e le primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, prendendo in considerazione — come statuito dalla Corte Costituzionale, da ultimo, con sentenza n. 470 del 2002 — l'importo globale della retribuzione di fatto percepita e non già isolate componenti della stessa retribuzione. Tale retribuzione costituzionalmente garantita corrisponde, in linea generale, a quella determinata dai contratti collettivi.