(massima n. 1)
In tema di diritto all'equa retribuzione per i lavoratori subordinati, il giudice di merito, nel determinare il compenso o la retribuzione base spettante al lavoratore subordinato, può, in mancanza di una specifica contrattazione di categoria, utilizzare alla stregua dell'art. 36 Cost. la disciplina collettiva di un settore - diverso da quello in cui di fatto ha operato il datore di lavoro - a semplici fini parametrici odi raffronto perla determinazione della sola retribuzione base spettante al lavoratore subordinato (senza riguardo agli altri istituti contrattuali). Tale determinazione può essere impugnata dal lavoratore in cassazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in caso di disapplicazione del criterio giuridico della "sufficienza" della retribuzione - volto a garantire la soddisfazione, dei bisogni di una esistenza libera e dignitosa - nonché di quello della "proporzionalità" - volto a correlare la stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, rimanendo di contro l'apprezzamento in concreto dell'adeguatezza della retribuzione riservato al giudice di merito.