(massima n. 1)
Anche nel contratto di lavoro subordinato - fermo restando il divieto di unilaterale riduzione della retribuzione di cui all'art. 2099 c.c. è possibile concordare la modifica delle originarie condizioni contrattuali relative agli aspetti retributivi per facta concludentia e ciò anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata ravvisata l'accettazione del patto di modifica riguardo al sistema di rimborso delle spese di vitto - da quello «a piè di lista» a quello «forfettario» - sulla scorta del comportamento delle parti del rapporto lavorativo, rilevandosi, inoltre, che, in concreto, il protrarsi del nuovo sistema di rimborso per un lungo periodo di tempo e il carattere complessivamente migliorativo del medesimo - alla stregua di quanto congruamente accertato dal giudice di merito - rappresentavano circostanze idonee ad escludere l'unilateralità della rideterminazione del rimborso).