(massima n. 1)
Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi. (Nella specie non risultava applicabile al rapporto — avente ad oggetto attività di carico, scarico e vendita di carburanti — un contratto collettivo e di conseguenza la S.C. ha escluso in radice la possibile rilevanza della mancata stipulazione in forma scritta di un contratto a tempo parziale, la cui normativa può ritenersi applicabile in assenza di un orario «ordinario previsto da contratti collettivi di lavoro»: cfr. art. 5, comma primo, D.L. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984).