(massima n. 1)
Nello stabilire l'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli minori in favore del coniuge (separato o divorziato) affidatario – assegno che ha lo scopo di assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia – il giudice deve tenere presente non le sole esigenze di mantenimento e di istruzione del minore, ma altresì il reddito dei genitori, ancorché in relazione alle maggiori spese derivanti a ciascuno di essi dalla separazione.