(massima n. 1)
In sede di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, č legittimo tenere conto delle esigenze economiche che l'affidamento comporta per il coniuge affidatario, e in particolare anche della voce di spesa costituita dall'importo del canone necessario per la locazione della casa di abitazione. Nč assume rilievo il fatto che il coniuge affidatario utilizzi a tal fine un appartamento di proprietā del proprio fratello, non potendo il coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento giovarsi di eventuali condizioni di favore esistenti fra il coniuge affidatario ed il fratello di quest'ultimo, anche tenuto conto della precarietā di tale eventuale rapporto favorevole, privo, com'č, di tutela giuridica.