(massima n. 1)
Il principio statuito dall'art. 155 (richiamato dall'art. 317) c.c. – per cui le decisioni di maggior importanza per il minore devono essere adottate da parte di entrambi i genitori (ancorché separati o divorziati), con correlativo intervento del giudice minorile in caso di loro disaccordo – trova limite nell'ipotesi in cui sia «diversamente stabilito», come nel caso in cui, per determinati aspetti o momenti della vita del minore (nella specie vacanze all'estero con uno dei genitori) sia stata preventivamente dettata una certa disciplina dal giudice dello scioglimento del matrimonio, nell'ambito dei «provvedimenti relativi alla prole» che egli può adottare, ex art. 6 della L. 1970, n. 898.