(massima n. 2)
In riferimento ai procedimenti iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali si applica l'art. 345 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990 n. 353, l'eccezione dell'assicurazione di contenimento della domanda nei limiti del massimale non può essere contenuta per la prima volta nell'atto di appello, costituendo un'eccezione in senso proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 21 Luglio 2001).