(massima n. 1)
Con i provvedimenti riguardanti il figlio minore, il giudice della separazione dei coniugi deve assicurare, in difetto di specifiche situazioni ostative, il mantenimento dei rapporti fra il figlio medesimo ed il genitore non affidatario, nei limiti compatibili con la frattura del nucleo familiare, tenuto conto che l'equilibrato sviluppo della prole, cui devono tendere detti provvedimenti, abbisogna, di regola, dell'apporto di entrambi i genitori.