(massima n. 1)
In tema di "diritto di visita" dei minori (che riceve riconoscimento sia dall'art. 30, comma primo, Cost., sia dall'art. 147 c.c.), la Convenzione dell'Aja e la legge n. 64 del 1994 sono applicabili non solo nei casi in cui manchi un provvedimento statale regolatore del diritto stesso, ma anche nei casi in cui si invochi la tutela dell'esercizio effettivo di un diritto già riconosciuto e disciplinato dal giudice competente, al fine di rimuovere gli ostacoli frapposti dal genitore affidatario alla sua attuazione. Tale ultimo accertamento compete al giudice di merito, con apprezzamento in fatto che, se congruamente e logicamente motivato, non è suscettibile di censura da parte del giudice di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivato il giudizio di merito secondo cui la remissione al padre affidatario della regolamentazione degli incontri delle figlie minori con la madre residente in altro Stato non integrava una sostanziale denegazione del diritto di visita, né valeva di per sé a determinare un effettivo ostacolo al suo esercizio).