(massima n. 2)
La responsabilitą del proprietario dell'animale prevista dall'art. 2052 c.c., essendo alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso l'animale, č esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale, in virtł di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo, ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito da cui si č affermata la responsabilitą esclusiva del mezzadro, restando irrilevante la circostanza che il proprietario divida con il mezzadro la responsabilitą delle scorte del fondo).