(massima n. 1)
La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che integrasse l'ipotesi di caso fortuito la condotta del danneggiato, vittima di lesioni per l'aggressione da parte di un cane "pitbull" che si trovava all'interno di uno stabile, al quale il danneggiato stesso aveva avuto accesso tramite il cancello di ingresso aperto, assumendo che i proprietari e custodi del cane avevano adottato tutte le misure idonee ad evitare, in regime di normalità, l'aggressione - apposizione sul cancello di un cartello con la scritta "attenti al cane", sebbene non visibile proprio per essere il cancello aperto; catena lunga tre metri alla quale il cane era legato; posizionamento del cane in luogo distante dal cancello di ingresso - mentre era da reputarsi imprevedibile la circostanza della visita per affari da parte della vittima la mattina del 26 dicembre, allorché i proprietari del cane erano assenti dall'abitazione, e rilevando altresì la sua età - ottanta anni - tale da non consentirgli di ritirarsi con prontezza dall'attacco di un cane legato ad una catena. La S.C., in applicazione del principio sopra riportato, ha cassato la sentenza impugnata, reputando inconferente l'argomentazione relativa all'età del danneggiato ed osservando che, in un contesto in cui il cartello di pericolo non era visibile, non poteva assumersi come atto determinante l'aggressione del cane il solo fatto di varcare un cancello aperto con accesso ad uno stabile).