(massima n. 2)
L'art. 6, comma nono, L. n. 898 del 1970, come l'art. 155, comma settimo c.c. in materia di separazione, disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento «possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice», opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d'appello che aveva ritenuto superate le esigenze prospettate dalla madre nel richiedere l'aumento dell'assegno per il figlio per aver il padre dichiarato, che questi non frequentava più la piscina, non era più iscritto a un istituto privato e non necessitava più di baby sitter, in assenza di una specifica contestazione della madre).