(massima n. 1)
Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalitą pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilitą delle parti.