Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19084 del 11 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, l'opposizione volta a contestare l'aggiudicazione e il trasferimento del bene pignorato per mancata notifica dell'ordinanza di vendita č inquadrabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. La qualificazione come opposizione agli atti esecutivi implica il rispetto del termine perentorio di venti giorni per la sua proposizione.

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