(massima n. 1)
La qualificazione di una controversia come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. disposta dal giudice di primo grado esclude l'applicabilitą della sospensione feriale dei termini. Tale qualificazione vincola le successive fasi del giudizio, compreso l'appello e il ricorso per Cassazione.