(massima n. 1)
Nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato, sicché, in caso di esecuzione di sentenza di condanna al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, può farsi valere l'"aliunde perceptum", non dedotto nel giudizio, soltanto con decorrenza del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello, pronunciata in un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che aveva ammesso la deduzione dell'"aliunde perceptum" solo con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del titolo esecutivo, anziché da quella di pubblicazione).