Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31439 del 7 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contesto delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. contro cartelle di pagamento per violazioni del Codice della Strada, la notifica dei verbali di accertamento deve essere eseguita all'indirizzo di residenza risultante dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). Il mancato aggiornamento dei registri pubblici da parte del proprietario del veicolo non può essere opposto all'amministrazione che ha notificato i verbali all'indirizzo risultante in tali registri, salvo incolpevole condotta documentata del proprietario stesso.

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