(massima n. 1)
Quando un'opposizione in materia esecutiva si scinde in due parti, di cui una attinente agli atti esecutivi e l'altra all'esecuzione, l'impugnazione della sentenza che decide su entrambe le parti deve seguire distinti regimi: il ricorso per cassazione per le questioni relative agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e l'appello per quelle relative all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).