(massima n. 1)
La Sezione Specializzata Agraria non esclude la propria competenza territoriale, di valore o di materia quando dichiara inammissibile una domanda, ma valuta l'insussistenza dell'azione proposta per essere altra quella astrattamente proponibile. In particolare, la contestazione della legittimitą di un atto esecutivo deve essere proposta con l'opposizione ai sensi dell'art. 615 e ss. cod. proc. civ.