Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4162 del 18 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In ambito di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale spetta al giudice dell'esecuzione e al giudice dell'opposizione. La sentenza che decide sull'interpretazione del titolo esecutivo può essere impugnata in Cassazione solo per motivi riguardanti l'interpretazione fornita dal giudice di merito, senza che la Corte di Cassazione possa valutare direttamente il contenuto del titolo esecutivo.

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